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La Partita IVA obbligatoria sul sito web PDF Stampa E-mail
Dal 16 maggio 2006 una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate esplicita una volta per tutte l'obbligo per i siti web di imprese, enti o professioni di mostrare la Partita IVA sulla homepage del proprio sito. «[...] quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1»
La risoluzione n. 60 dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento all'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n.633 del 1972, e chiarisce una volta per tutte l'obbligatorietà dell'indicazione del numero di partita Iva nel sito web delle aziende e studi professionali.Agenzia delle entrate
La Partita Iva deve essere sempre visibile sul web come sulle fatture.
L'obbligo riguarda anche chi usa il sito a scopo pubblicitario, senza attivare del commercio elettronico.
Quanto alla sanzione, la legge 472/1997, che ha abrogato la sanzione prevista dal detto D.P.R. n. 633 del 1972, non specifica niente di preciso al riguardo ma da qui a dichiarasi impunibili se non in regola con l'articolo 35 ce n'è ancora...
La norma è ritenuta imperfetta perché prevede la violazione ma non la sanzione. Anche se potrebbe essere disposta dalle autorità vigenti l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a quasi 2.000 euro considerato l'art. 11, comma 1, lett. a, che recita: "[...] omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto".
Essendo impunibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, il rischio di una eventuale sanzione amministrativa dovrà essere verificata caso per caso.
 
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